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Assistenti di Direzione & Virtual Assistant: come mettersi in proprio?

Marco Bettini

 

 

Lo Studio del Dott. Marco Bettini si occupa di consulenza fiscale e societaria dal 1995, e abbraccia tutti i settori del diritto tributario e societario, fallimentare, della previdenza sociale e dell’amministrazione del personale con una variegata clientela ed una specializzazione verso i soggetti del cosiddetto “terzo settore” (Istituti non profit).

 

Il titolare dello studio, Dott. Marco Bettini, dopo la Laurea all’Università Statale di Milano e l’abilitazione alla Professione di Dottore Commercialista, ha collaborato per un decennio presso l’Università Cattolica di Milano come docente incaricato e svolge altresì, da più di quindici anni, l’incarico di Curatore Fallimentare e di Consulente Tecnico del Giudice per il Tribunale di Milano.

 

 

AssistenteDirezione.it : Approfittiamo della cortese disponibilità del Dott. Bettini per chiarire come debba comportarsi una Assistente che volesse mettersi in proprio.

Potrebbe essere il caso di chi non avesse un contratto di lavoro subordinato oppure di chi volesse operare come Virtual Assistant. Sarebbe possibile?


Certo, la professione di Assistente di Direzione, se svolta in forma autonoma, può configurarsi come un’attività professionale autonoma, un’attività quindi dove il carattere intellettuale del titolare e la propria auto-organizzazione ne sono il requisito fondamentale.

 

Sarebbe poi necessario aprire la partita Iva?


Per l’apertura di un’attività professionale risulta essere necessario richiedere l’apertura della partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate e l’apertura della posizione previdenziale alla gestione separata INPS. I termini da rispettare per dette formalità sono pari a 30 giorni dalla data di inizio attività indicata in sede di apertura della partita IVA.

 

 

Esistono agevolazioni fiscali cui si può accedere?

 

Un momento importante, oserei dire determinante, sempre in sede di apertura della partita IVA, risulta essere quello della scelta del regime fiscale da adottare. In presenza di fatturati ridotti potremmo usufruire dei seguenti regimi agevolati:

 

 

  • Regime delle nuove iniziative produttive (art 13 legge 388 del 23/12/2000)

La norma ha lo scopo di incentivare l’iniziativa economica delle persone fisiche, sostenendone lo sforzo nei primi anni di attività, normalmente caratterizzati da ingenti costi iniziali e da un ridotto volume di affari.

 

Si tratta di un regime fiscale agevolato cui possono accedere tutti i soggetti individuali (non sono quindi ammesse le forme societarie o di associazione tra professionisti) che non hanno esercitato nei tre anni precedenti, neppure in forma associata o familiare, un'attività artistica, professionale o d'impresa. Il regime agevolato è infatti destinato ad incentivare esclusivamente la nascita di nuove iniziative.

 

Va sottolineato che la semplice apertura di partita IVA non costituisce automaticamente causa di esclusione dal regime fiscale agevolato del presente articolo, occorrendo a tal fine l'effettivo esercizio dell'attività.

 

La nuova attività inoltre non deve costituire la mera prosecuzione di una precedente attività anche svolta in forma di lavoratore dipendente o di collaborazione.

 

Questo primo requisito, tuttavia, vista la particolarità della professione di Assistente di Direzione potrebbe precludere l’accesso al regime a tutti quei soggetti con un’esperienza maturata per esempio nell’ambito di contratti di collaborazione o di lavoro dipendente. Si renderà quindi necessaria la valutazione di accesso caso per caso.

 

Il regime fiscale prevede un ammontare annuo massimo dei compensi non superiore ad euro 30.987,41 e prevede una durata massima di permanenza di tre anni.

 

Tra le cause di decadenza da detto regime possiamo annoverare:

- La rinuncia da parte del contribuente;

- l’ammissione al regime ordinario dall’anno successivo nel caso di superamento del limite sopra indicato in misura inferiore al 50%;

- l’ammissione al regime ordinario direttamente dall’anno in corso nel caso di superamento del limite indicato in misura superiore al 50%;

- decorso del termine di anni 3.

 

Sul reddito di lavoro autonomo, determinato rispettivamente ai sensi del testo unico delle imposte dirette è dovuta un'imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche nella misura del 10%.

 

L’applicazione di un’imposta sostitutiva in presenza di redditi derivanti dalla sola applicazione del regime fiscale agevolato tuttavia non permette al contribuente di poter portare in detrazione oneri detraibili (quali a titolo di esempio interessi mutuo, assicurazioni vita o spese mediche) o deducibili (quali a titolo di esempio contributi previdenziali o fondi pensione).

 

Il regime fiscale prevede inoltre l’applicazione dell’IVA nella misura ordinaria con conseguente possibilità di portare in detrazione la relativa iva sugli acquisti effettuati secondo i criteri di detraibilità fissati dal Testo Unico Iva.

 

Contrariamente a quanto previsto in altri regimi il contribuente non dovrà invece applicare in sede di fatturazione la ritenuta d’acconto.

 

E’ possibile inoltre annoverare le seguenti semplificazioni connesse a detto regime:

- Esonero dalla registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi;

- esonero dei versamenti periodici dell'iva (imposta sul valore aggiunto), ma versamento annuale della liquidazione dovuta in sede di dichiarazione iva;

- esonero dal versamento degli acconti dovuti a titolo di imposta sul valore aggiunto e imposte sui redditi.

 

 

  • Regime dei Contribuenti Minimi (art. 1 comma 100 legge 244 del 2007)

 

La norma introdotta a decorrere dal gennaio 2008 introduce un nuovo regime fiscale agevolato per le persone fisiche in possesso dei requisiti identificabili nel caso specifico ai seguenti punti:

 

- Non aver conseguito compensi nell’anno solare precedente di importo complessivo superiore ad euro 30.000;

- non aver sostenuto spese per lavoro dipendente o collaboratori;

- non aver acquisito nei tre anni precedenti dall’adozione del regime beni strumentali di valore superiore ad euro 15.000 (considerando i beni promiscui per il 50% del loro ammontare);

- non partecipare contestualmente a società di persone, associazioni professionali o srl in regime di trasparenza.

 

Tra le cause di decadenza da detto regime possiamo annoverare:

- La rinuncia o comportamento concludente da parte del contribuente;

- l’ammissione al regime ordinario dall’anno successivo nel caso di superamento del limite sopra indicato in misura inferiore al 50%;

- l’ammissione al regime ordinario direttamente dall’anno in corso nel caso di superamento del limite indicato in misura superiore al 50%;

- venir meno nel corso del periodo d’imposta di uno dei requisiti d’accesso.

 

Sul reddito di lavoro autonomo, determinato rispettivamente ai sensi del testo unico delle imposte dirette è dovuta un'imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche nella misura del 20%.

 

L’applicazione di un’imposta sostitutiva in presenza di redditi derivanti dalla sola applicazione del regime fiscale agevolato tuttavia non permette al contribuente di poter portare in detrazione oneri detraibili (quali a titolo di esempio interessi mutuo, assicurazioni vita o spese mediche) o deducibili (quali a titolo di esempio i fondi pensione).

 

Contrariamente invece al regime delle nuove iniziative le quote versate a titolo di contributi previdenziali saranno portate in deduzione diretta ai compensi percepiti nel corso del periodo d’imposta

 

Il regime fiscale non prevede l’applicazione dell’IVA con conseguente impossibilità di portare in detrazione la relativa iva sugli acquisti effettuati.

Inoltre come nel regime ordinario il contribuente dovrà applicare in sede di fatturazione la ritenuta d’acconto.

 

E’ possibile inoltre annoverare le seguenti semplificazioni connesse a detto regime:

- Esonero dalla registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi;

- esonero dalla predisposizione della dichiarazione IVA e dei versamenti periodici iva;

- non assoggettamento allo strumento degli studi di settore.

 

Che tipo di fatturazione è possibile fare al cliente e cosa si intende per ritenuta d’acconto?

 

All’atto dell’incasso del compenso concordato l’Assistente di Direzione operante mediante partita IVA dovrà emettere fattura riportante i propri dati fiscali ai fini iva, i dati fiscali completi del proprio cliente, una numerazione cronologica per data e numero, il dettaglio delle prestazioni professionali svolte, l’eventuale applicazione o meno dell’imposta sul valore aggiunto e della ritenuta d’acconto.

 

La ritenuta d’acconto, più volte menzionata, è una percentuale pari al 20% del compenso (da calcolarsi sul solo imponibile e non sul totale fattura comprensivo eventualmente della quota di iva) che viene dedotta dal totale fattura e costituisce a tutti gli effetti un anticipo di imposte che saranno scomputate dal calcolo definitivo in sede di dichiarazione dei redditi.

 

Il versamento della ritenuta d’acconto compete al cliente che rilascerà poi all’Assistente apposita certificazione dei compensi attestante le somme erogate e le ritenute d’acconto versate all’erario (l’Assistente andrà quindi a percepire l’importo della fattura già al netto della ritenuta d’acconto).

 

Bene, abbiamo parlato dei due regimi agevolati che esistono per una Assistente che voglia intraprendere una attività da “libera professionista” e di come fatturare le proprie prestazioni. Vediamo ora quale trattamento previdenziale risulti applicabile?

 

L’attività di Assistente di Direzione non risulta avere Ordini di appartenenza come architetti, avvocati, commercialisti ed altri. Quindi configurandosi come attività professionale prevede l’iscrizione alla sezione INPS della gestione separata.

 

Il contributo INPS, per l’anno 2010 pari al 26,72% del reddito, potrà essere addebitato dall’Assistente in fattura al proprio cliente nella misura del 4% del compenso concordato (sempre inteso come imponibile).

 

A tale riguardo si ricorda che la contribuzione INPS costituisce onere deducibile nella dichiarazione dei redditi (eccetto per le nuove iniziative come sopra indicato) pertanto la percentuale che rimane effettivamente a carico dell’Assistente di Direzione risulta inferiore a quella versata.

 

Come comportarsi per la dichiarazione dei redditi ?

 

L’Assistente di Direzione operante come professionista non potrà usufruire della dichiarazione dei redditi modello 730 in quanto titolare di partita iva e dovrà necessariamente predisporre ed inviare telematicamente la dichiarazione Modello unico (il famoso vecchio modello 740).

 

In presenza di partita iva la dichiarazione fiscale modello unico dovrà sempre essere inviata anche se nel periodo d’imposta cui si riferisce non risulta essere stato conseguito alcun reddito.

 

Le modalità di compilazione dei quadri di reddito variano a seconda del regime fiscale prescelto passando dal regime più semplificato quale quello dei contribuenti minimi fino ad arrivare al regime ordinario.

 

***

 

Lo Staff di AssistenteDirezione.it ringrazia il Dott. Marco Bettini per averci introdotti nel complicato mondo della fiscalità.

 

 

Chi di noi voglia quindi “mettersi in proprio” e lanciarsi così come Virtual Assistant o come Assistente tradizionale "libera professionista", ha ora maggiori informazioni a disposizione.

Se avete altri dubbi sull'argomento o volete leggere approfondimenti su di un nuovo argomento scrivete a staff@assistentedirezione.it 

 

Intanto, abbiamo riepilogato per voi nella tabella qui sotto i passi fondamentali da non dimenticare per mettersi in proprio!

 

 

1
Scelta del regime agevolato più consono alle nostre esigenze  
  • Nuove iniziative produttive: Legge 388/2000

oppure

  • Contribuenti minimi: Legge 244/2007
2 Apertura partita IVA per attività professionale autonoma
  • Comunicazione a Agenzia delle Entrate

Info su AgenziaEntrate.gov.it

3 Apertura posizione INPS separata
  • Comunicazione a INPS di competenza territoriale 
Download  Modulo INPS di "Domanda di iscrizione alla Gestione Separata_Codice: SC04"
4 Fatturazione delle attività di Assistente ai propri clienti
  • Regime Nuove Iniziative:Fattura con IVA ma senza ritenuta d’acconto
  • Contribuenti minimi: Fattura senza IVA ma con Ritenuta d’acconto
  • In entrambi i casi: + Contributo INPS 4%
5 Dichiarazione dei redditi annuale
  • No mod. 730 ma necessità di presentazione del Modello Unico (il vecchio mod.740)

 

 

Maggiori informazioni sull'attività e sullo Studio del Dott. Bettini possono essere reperite all’indirizzo web: http://www.studiodottmarcobettini.aponet.it/ 

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